chiesa di s. giorgio - predazzo
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La Regola generale di Predazzo si trovò spesso a difendere le proprie prerogative sul monte Vardabe
affrontando veri e propri processi sia, come si è visto, contro la Comunità di Fiemme sia contro singoli privati.
E' quanto accadde, ad esempio, nel 1601 quando si oppose ai fratelli Giacomo e Cipriano Degaudenz di
Mezzavalle: in quest'occasione furono incaricati di dirimere la contesa i due consiglieri vescovili,
Timoteo Crotta e Ludovico Particella (documento del 13 febbraio 1601). Di tale procedimento si conservano
gli atti, così come di quello degli anni venti del Seicento fra la Regola feudale di Predazzo e un certo
Girolamo Castelli.
Più dell'esito dei processi poté però a sostegno delle rivendicazioni della Regola generale di Predazzo quanto
avvenne nel 1608. Le 71 famiglie "originarie" dell'abitato di Predazzo decisero di costituire la Regola del
monte Vardabe, ossia un'associazione del tutto separata e distinta dalla Regola generale di Predazzo e dotata
di un proprio statuto: i "Capituli et ordeni fatti per li vicini del monte feudali Guardaben". Lo statuto,
approvato dal principe vescovo Carlo Gaudenzio Madruzzo il 9 aprile 1615 e poi riapprovato, per quanto concerneva
l'articolo 2, il 25 ottobre 1625, conobbe nei secoli successivi numerose modifiche, non tutte documentate
nell'Archivio. Si ricordano in particolare i cambiamenti introdotti nel 1626, 1723, 1727, 1786, 1794, 1825,
1856, 1894, 1904, 1929, 1983 ed infine il 25 febbraio 2007.
Con il primo statuto un gruppo di abitanti di Predazzo si eresse pertanto a ceto all'interno del corpo
sociale del paese. "È un bisogno di distinzione - come scrive Gauro Coppola -, sottolineata dall'autodefinizione
di ‹feudatari› dei membri. Ma distinguersi da chi? Certamente dai ‹forestieri›, presenza importante e nello
stesso tempo ingombrante in tutta l'area alpina, così aperta e mobile; il bisogno di un sostanziale rispetto
delle regole del gioco qui è ottenuto con la concreta differenziazione della posizione degli antichi residenti,
piuttosto che con una normativa di contrasto, spesso inefficace o eludibile. Ma è pensabile che la distinzione
valga anche nei confronti del ceto emergente in valle ed in particolare del centro più eminente, Cavalese, con
il pericolo di un ruolo egemonico forte anche di contenuti economici".
Lo statuto del 1608 e tutti quelli successivi precisarono evidentemente i requisiti di cui si doveva essere
in possesso per essere riconosciuti come tale e la Regola si premurò sempre di aggiornare costantemente da un
certo momento in avanti la Matricola di quanti potevano fregiarsi del titolo di vicino. Gli indubbi vantaggi
economici collegati allo status di vicino della Regola feudale di Predazzo offrirono motivi sufficienti per
alimentare ulteriori vertenze da parte di coloro che non accettavano l'esclusione. Già nel 1608, anno di
promulgazione dello statuto, i cosiddetti vicini non originari promossero una vertenza contro quelli originari.
Di pochi anni successivi è la causa promossa nel 1623 da Paolo Scopoli per analogo motivo.
In periodi più recenti l'esistenza della Regola feudale di Predazzo, come d'altronde quella della Comunità di
Fiemme, fu seriamente minacciata da due diverse normative che intervennero a disciplinare da una parte il
funzionamento delle regole e dall'altra gli usi civici.
Nel primo caso si trattò della risoluzione sovrana del 4 gennaio 1807 emanata dal sovrano bavarese Massimiliano
Giuseppe che aboliva le cosiddette "Regolanie maggiori e minori". Questa normativa, pur seguita l'anno successivo
dal rinnovo dell'investitura da parte del medesimo sovrano, ebbe immediate ripercussioni sulla vita della Regola
feudale. In quest'epoca scomparve, infatti, dai registri delle amministrazioni il titolo di regolano, sostituito
da quello di cassiere, mentre in calce ai verbali di riunione dell'assemblea dei vicini, accanto alla firma dei
rappresentanti della Regola, comparve quella del vicario generale di Fiemme Giuseppe Torresanelli o di un suo
delegato. In seguito la riforma amministrativa del periodo francese prospettò per la prima volta il rischio
dell'inglobamento della Regola feudale all'interno dell'organismo comunale di nuova istituzione. Nel 1814 il
consigliere Riccabona riassegnava, tuttavia, piena legittimità alla Regola feudale, riconoscendola come
"una corporazione diversa e distinta" da quella formata dal Comune di Predazzo.
La seconda normativa fu una legge italiana del 1927. Già nel 1924 il decreto legge n. 751 del 22 maggio aveva
cercato di mettere ordine nell'intricata e complessa materia dei cosiddetti usi civici. La forte opposizione
parlamentare aveva però permesso di spostare la sua conversione in legge a tre anni dopo, quando, il 16 giugno
1927 fu approvata la legge n. 1766. A questa seguì il R.D.L. n. 332 del 26 febbraio 1928, che approvava il
regolamento di attuazione. Il tentativo di dar corso a questa legge minacciò seriamente, come si diceva,
l'esistenza della Regola feudale di Predazzo così come della Comunità di Fiemme. Nel corso dei successivi
anni trenta si aprì una vertenza in merito alla natura pubblica o privata della Regola feudale di Predazzo
sottoposta, nel frattempo, all'autorità di un Commissario. La causa conobbe un iter lunghissimo che si trascinò
fino al 10 ottobre 1967, data in cui la Corte di Appello di Roma, ribaltando le precedenti sentenze, dichiarava
in modo definitivo che la Regola feudale di Predazzo costituiva una comunione di diritto privato, non soggetta
alla legge sugli usi civici, e disponeva altresì che la stessa si fornisse di uno statuto conforme al diritto
vigente (Usi civici). Proprio la delicatezza della causa e la necessità di portare argomentazioni valide a
sostegno della posizione della Regola feudale di Predazzo suggerirono quelli che al momento restano gli unici
studi storici Regola feudale di Predazzo, ossia La Regola feudale di Predazzo (Trento) di Giuseppe Manfridi
(Predazzo 1931) e Il Feudo di Vardabio di Giuseppe Morandini (Predazzo 1941).