Documento di fondazione della Regola Feudale di Predazzo - pergamena c/o archivio della Regola
TRADUZIONE DAL LATINO
GIORGIO PER GRAZIA DI DIO VESCOVO DI TRENTO
originale dell'investitura
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Rendiamo noto a tutti gli interessati e volentieri accordiamo alle loro preghiere, con l'esaudimento
delle quali vengono procurati il nostro onore della Chiesa Nostra Tridentina si conservino pienamente
i diritti parimenti acquistati dalla Chiesa e dei Nostri predecessori con ciò vengono fomentati i favori
e la grazia dei padroni verso i sudditi, e dei sudditi verso i padroni, rafforzata la fedeltà e l'obbedienza.
Da qui davanti a Noi comparvero i Nostri fedeli sudditi Francesco fu Michele e Giacomo de Fanti della
Nostra valle di Fiemme, in quanto a Noi sopra ci siamo degnati di investire del diritto di Feudo del monte
chiamato Vardabio, situato della detta valle di Fiemme, dal quale monte, da un lato il rivo Valsorda e
dall'altra l'acqua di Trezzena e al di sotto l'Avisio. Del quale monte gli uomini gli uomini della detta
comunità furono investiti dei Nostri predecessori vescovi di Trento, secondo i Patti e le condizioni contenuti
nelle nostre lettere.
Gonfalone della Sala del Consiglio
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Noi dunque per le suppliche dei detti uomini della Comunità della villa di Predazzo, con diritto feudale abbiamo
investito ed investiamo i presenti del monte Vardabio e delle sue appartenenze e utilità di tagliare cespugli e
piante, di falciare e pascolare, affittare e altre singole cose spettanti di diritto concernenti di detto monte.
Così tuttavia che gli uomini della detta comunità del detto monte devono pagare perpetuamente ogni anno a Noi e
ai Nostri successori di Trento gli affitti infrascritti.
Cioè dodici forme di formaggio della forma dei casari
della valle di Fiemme, e quantunque gli uomini della comunità nello stesso tempo avessero pagato per affitto del
monte per conto del Rev. Padre e Signore Alessandro di felice memoria Nostro predecessore, dodici forme di
formaggio nella stessa forma di formaggio della valle di Fiemme, tuttavia Noi come insegnò un testimonio degno
di fede di molti uomini della stessa comunità in modo sufficiente, che anticamente furono addebitati e secondo
consuetudine a pagare per detto monte sedici forme di formaggio e non oltre.
Per questo attendendo per i grati servigi che spesso a Noi alla Nostra Chiesa erano preparati anche in avvenire,
abbiamo ridotto in tale affitto di quattro forme di formaggio come sopra descritte a Noi e ai Nostri successori
vescovi di Trento.
Parimenti devono essere date sei libbre di denaro di buona moneta in altra parte, parimenti sei spalle di porco
oppure tre grossi per ogni spalla, infine ventiquattro grossi in altra parte.
Abbiamo fatto questa investitura salvo il Nostro diritto e della Chiesa Nostra Tridentina e di tutte le
altre persone. D'altro canto per vero i detti Franceschino e Giacomo promisero toccando corporalmente le Sacre
Scritture del Vangelo, giurarono con ciò essi ora a Noi e ai Nosti successori Tridentini, che entreranno
canonicamente, saranno fedeli vassalli e manterranno e osserveranno Noi nei diritti, onore e persone e cose
con tutta la forza e faranno, dimostreranno la generale pura e mera fedeltà che tutti sono tenuti e devono
ai sudditi dei patroni del Feudo, cioè a Noi, ai successori che parteciperanno alla Chiesa Tridentina.
In testimonianza di tutto questo abbiamo comandato che venissero corroborate le presenti Lettere con l'impronta
del Nostro sigillo.
Dato in Caldaro il tredicesimo giorno del mese di ottobre dell'anno del Signore 1447.